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Telecamere di Videosorveglianza e Privacy
Scritto da Redazione di Investigazioni.biz Mercoledì 01 Dicembre 2010 10:23
Quali sono le linee guida per l'autorizzazione a installare sistemi di videosorveglianza?
SEMPRE PIU’ MINACCE ALLA PRIVACYNegli ultimi anni il Garante della Privacy ha ricevuto un numero sempre crescente di reclami e segnalazioni per l’utilizzo eccessivo e talvolta illegale di telecamere per videosorveglianza e apparecchiature per la registrazione dei suoni.
L’autorità garante ha rilasciato nuove linee guida, che tengono in considerazione le indicazioni emerse in sede internazionale e comunitaria, e hanno l'obiettivo di proporre un uso ponderato ed efficace della videosorveglianza. Si basano su due principi generali: informativa e conservazione.
AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
L’autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza è consentita solo se misure alternative - come sistemi d’allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi, ecc - sono insufficienti o non fattibili. I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
L’utilizzo di telecamere a circuito chiuso è infatti permesso dalla legge solo se proporzionato agli scopi che si intendono perseguire. Per i soggetti pubblici, quando sono necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali. Per i privati, quando sono necessari per adempiere obblighi di legge o per tutelare un legittimo interesse.
Coloro che sono coinvolti nelle riprese - i clienti di un negozio, i dipendenti di un’azienda, i passanti davanti ad una banca - devono esserne resi consapevoli. La misura più semplice da adottare è un cartello che indica che l’area è sottoposta a videosorveglianza. Il cartello deve essere chiaramente visibile e indicare chi esegue la rilevazione delle immagini e per quali scopi.
LA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
L’eventuale conservazione delle immagini registrate deve essere limitata nel tempo. Poche ore - al massimo 24 - salvo speciali esigenze di successiva conservazione per indagini di polizia. Per attività particolarmente rischiose – come le banche - è ammesso un tempo più lungo, che in ogni caso non può superare la settimana.
RIPRESE IN LUOGHI PUBBLICI
Non è mai giustificata l’attività di rilevazione per scopi promozionali, turistici o pubblicitari che rendano identificabili i soggetti ripresi. Vi è inoltre il divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro, in bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi.
Nelle scuole l’installazione di sistemi di videosorveglianza è ammessa solo quando strettamente indispensabile – dopo atti vandalici o furti ripetuti - e solo negli orari di chiusura.
Per avere altre informazioni sulle linee guida del garante della privacy visitate:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1714173
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