Articoli Redazionali
Stalking
Scritto da Pinuccia Carbone Martedì 30 Marzo 2010 13:00
Un nuovo reato introdotto nella legge italiana per combattere i fenomeni di persecuzione.
articolo di Pinuccia Carbone
2009 - ISTITUITO IL REATO DI STALKING
Il Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009 ha introdotto nel codice penale il reato di stalking (art. 612-bis codice penale). Il termine stalking, di derivazione anglosassone, significa letteralmente "caccia in appostamento" o "caccia furtiva" e indica quei comportamenti di tipo persecutorio che, fino ad oggi, non avevano rilevanza penale nel nostro ordinamento.
Il reato previsto dall'art. 612-bis codice penale, rubricato appunto "atti persecutori", prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, in altre parole da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, in altre parole da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Con l'introduzione di questo nuovo reato si intende attribuire rilevanza penale e sanzionare i comportamenti assillanti e ossessivi che prostrano chi ne è colpito in una condizione di soggezione psicologica, condizionando la vita quotidiana del "perseguitato". Rientrano in tali condotte: l'invio ossessivo e ripetuto di lettere, SMS ed e-mail, pedinamenti, appostamenti e gli atti vandalici a scopo intimidatorio.
AGGRAVANTI AL REATO DI STALKING
Costituiscono circostanze aggravanti del reato, con conseguente aumento della pena, l'aver perpetrato tali condotte nei confronti del partner o di persone legate sentimentalmente al persecutore. In questi casi la pena è aumentata di un terzo. Se invece la condotta delittuosa è tenuta nei confronti di minori, di donne in gravidanza o di disabili, o quando la medesima condotta è tenuta con l'uso delle armi o mediante ricorso al travestimento, la pena è aumentata fino alla metà.
QUANDO SI PROCEDE
Perché il reato di stalking sia punibile, è necessario che la vittima presenti querela contro lo stalker entro sei mesi dal verificarsi dell'atto persecutorio. È possibile procedere d'ufficio, quindi anche in assenza di querela di parte, se la condotta persecutoria si associa a delitti procedibili d'ufficio, ad esempio l’omicidio.
AMMONIMENTO DEL PERSECUTORE
Di notevole rilevanza è anche l'introduzione, per merito del Decreto Legge, dell'istituto dell'ammonimento. La persona vittima di atti persecutori, prima e a prescindere dalla presentazione della querela, può richiedere alle autorità di pubblica sicurezza che l'autore delle persecuzioni sia ammonito, allo scopo di dissuaderlo dal proseguire nella condotta persecutoria.
L'autorità di pubblica sicurezza inoltra quindi la richiesta di ammonimento al questore, il quale procede, se necessario, all'acquisizione di informazioni e procede all'ammonizione dello stalker, invitandolo a cessare la condotta illegale. Molto importante anche il fatto che il questore può disporre il sequestro di eventuali armi o munizioni legalmente in possesso della persona ammonita.
Se il soggetto ammonito persiste nella condotta persecutoria non solo l'autorità giudiziaria potrà procedere d'ufficio nei suoi confronti, anche a prescindere dalla querela della persona offesa, ma in caso di condanna potrà essere disposto un aumento di pena a suo carico.
LE MISURE CAUTELARI E A SOSTEGNO DELLE VITTIME
Sono previste misure cautelari nei confronti degli imputati del reato di stalking, ai quali potrà essere impedito di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o comunque potrà essergli intimata una distanza minima da essi e dalla persona offesa.
È previsto anche l'ordine di allontanamento dalla casa familiare quanto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima siano comunicati dal giudice ai servizi socio-assistenziali e alle autorità di pubblica sicurezza, sia per impedire efficacemente la reiterazione della condotta sia per consentire l'eventuale sequestro di armi o munizioni.
Sono previste anche misure a sostegno delle vittime dello stalking (sostegno sociale e assistenza psicologica) e l'istituzione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un numero verde attivo 24 ore su 24 per fornire un primo servizio di assistenza psicologica e giuridica alle vittime di stalking.
2009 - ISTITUITO IL REATO DI STALKING
Il Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009 ha introdotto nel codice penale il reato di stalking (art. 612-bis codice penale). Il termine stalking, di derivazione anglosassone, significa letteralmente "caccia in appostamento" o "caccia furtiva" e indica quei comportamenti di tipo persecutorio che, fino ad oggi, non avevano rilevanza penale nel nostro ordinamento.
Il reato previsto dall'art. 612-bis codice penale, rubricato appunto "atti persecutori", prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, in altre parole da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, in altre parole da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Con l'introduzione di questo nuovo reato si intende attribuire rilevanza penale e sanzionare i comportamenti assillanti e ossessivi che prostrano chi ne è colpito in una condizione di soggezione psicologica, condizionando la vita quotidiana del "perseguitato". Rientrano in tali condotte: l'invio ossessivo e ripetuto di lettere, SMS ed e-mail, pedinamenti, appostamenti e gli atti vandalici a scopo intimidatorio.
AGGRAVANTI AL REATO DI STALKING
Costituiscono circostanze aggravanti del reato, con conseguente aumento della pena, l'aver perpetrato tali condotte nei confronti del partner o di persone legate sentimentalmente al persecutore. In questi casi la pena è aumentata di un terzo. Se invece la condotta delittuosa è tenuta nei confronti di minori, di donne in gravidanza o di disabili, o quando la medesima condotta è tenuta con l'uso delle armi o mediante ricorso al travestimento, la pena è aumentata fino alla metà.
QUANDO SI PROCEDE
Perché il reato di stalking sia punibile, è necessario che la vittima presenti querela contro lo stalker entro sei mesi dal verificarsi dell'atto persecutorio. È possibile procedere d'ufficio, quindi anche in assenza di querela di parte, se la condotta persecutoria si associa a delitti procedibili d'ufficio, ad esempio l’omicidio.
AMMONIMENTO DEL PERSECUTORE
Di notevole rilevanza è anche l'introduzione, per merito del Decreto Legge, dell'istituto dell'ammonimento. La persona vittima di atti persecutori, prima e a prescindere dalla presentazione della querela, può richiedere alle autorità di pubblica sicurezza che l'autore delle persecuzioni sia ammonito, allo scopo di dissuaderlo dal proseguire nella condotta persecutoria.
L'autorità di pubblica sicurezza inoltra quindi la richiesta di ammonimento al questore, il quale procede, se necessario, all'acquisizione di informazioni e procede all'ammonizione dello stalker, invitandolo a cessare la condotta illegale. Molto importante anche il fatto che il questore può disporre il sequestro di eventuali armi o munizioni legalmente in possesso della persona ammonita.
Se il soggetto ammonito persiste nella condotta persecutoria non solo l'autorità giudiziaria potrà procedere d'ufficio nei suoi confronti, anche a prescindere dalla querela della persona offesa, ma in caso di condanna potrà essere disposto un aumento di pena a suo carico.
LE MISURE CAUTELARI E A SOSTEGNO DELLE VITTIME
Sono previste misure cautelari nei confronti degli imputati del reato di stalking, ai quali potrà essere impedito di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o comunque potrà essergli intimata una distanza minima da essi e dalla persona offesa.
È previsto anche l'ordine di allontanamento dalla casa familiare quanto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima siano comunicati dal giudice ai servizi socio-assistenziali e alle autorità di pubblica sicurezza, sia per impedire efficacemente la reiterazione della condotta sia per consentire l'eventuale sequestro di armi o munizioni.
Sono previste anche misure a sostegno delle vittime dello stalking (sostegno sociale e assistenza psicologica) e l'istituzione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un numero verde attivo 24 ore su 24 per fornire un primo servizio di assistenza psicologica e giuridica alle vittime di stalking.
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