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Investigatore privato nel processo penale

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Scritto da Redazione di Investigazioni Mercoledì 15 Dicembre 2010 10:47

L'investigatore privato ha un ruolo importante nel processo penale come consulente dell'avvocato difensore.


Investigatore privato nel processo penaleDETECTIVE PRIVATI E PROCESSI PENALI

All’investigatore privato non si può chiedere di soddisfare una semplice curiosità. La richiesta di indagini e quindi l’attribuzione di un mandato deve sempre avere alla base un legittimo diritto eventualmente da far valere per vie legali. Il presupposto giuridico delle indagini private è rappresentato dalla liceità dello scopo, dall’interesse qualificato e quindi dalla difesa di un proprio diritto. L’attività di investigazione privata infatti si è notevolmente evoluta rispetto ai tradizionali casi di infedeltà coniugale e questioni patrimoniali.

Dal 1989 il detective privato italiano è entrato a far parte del Nuovo Codice di Procedura Penale. Una modifica che ha determinato l’ingresso del detective privato nel processo penale. Con il modello di formazione della prova in contradditorio tra accusato e difesa si è concesso all’avvocato difensore di avvalersi come consulente anche di investigatori privati. Le indagini degli investigatori privati rappresenteranno specifico riferimento per la difesa come accade per quanto raccolto dalla pubblica accusa.

IL RUOLO DELL'INVESTIGATORE PRIVATO NEL PROCESSO PENALE

Che cosa fa allora il detective nel processo penale? Ricerca prove a discarico, raccoglie dichiarazioni e informazioni utili all’inchiesta difensiva, accede ad atti, documenti, luoghi, preparando un apposito verbale. L’investigatore può inoltre prendere contatto e avvicinare persone a conoscenza di fatti e circostanze utili ai fini della sua inchiesta.

Questi soggetti dovranno essere messi a conoscenza della qualifica rivestita dall’investigatore, dello scopo della richiesta e dei colloqui e anche del loro diritto a non rispondere o ad astenersi dal rilasciare dichiarazioni. In questo caso sarà il pubblico ministero che, incalzato dalla difesa, potrà interrogare il soggetto informato dei fatti che si è rifiutato di rispondere all’investigatore privato.

LIMITI ALL'ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

Sono vietate dalla legge però le intercettazioni telefoniche, ambientali e relative alla violazione del segreto bancario. È vietato raccogliere dati con l’inganno e senza autorizzazione espressa dell’interessato. L’acquisizione di informazioni presso pubblici registri è invece consentita. In ogni caso chi è stato oggetto di indagini ha il diritto di conoscere quali informazioni sono state acquisite sul suo conto.

Per quanto riguarda la trattazione dei dati sensibili e le regole da rispettare da parte dell’investigatore privato, l’autorità garante della privacy ha emanato l’autorizzazione generale n. 6/2005 (su G.U. del 3 gennaio 2006, n. 2).